Fai due conti · Previdenza

Fondo pensione o PIR?

Stesso versamento e stesso rendimento lordo ipotizzato. Il confronto isola l’effetto delle diverse regole fiscali: deduzione oggi, tasse durante il percorso e tassazione alla fine.

1Quando versi

Il contributo al fondo pensione riduce il reddito imponibile. Il versamento nel PIR non è deducibile.

2Mentre cresce

Il fondo paga ogni anno il 20% sui rendimenti. Il PIR è mostrato al lordo delle imposte.

3Quando incassi

Nel fondo la tassa finale colpisce i contributi dedotti, non i rendimenti già tassati. Il PIR resta esente se rispetta i requisiti di legge.

I dati dell’esempio

Scegli quanto versare ogni anno: massimo 5.300 €.

€
Lo stesso importo viene versato ogni anno nel fondo pensione e nel PIR.
€
Usata come approssimazione del reddito imponibile IRPEF. Il dato fiscale reale può essere diverso.
Beneficio IRPEF stimato ogni anno € 1.749,00 calcolato per scaglioni sulla RAL indicata
anni
anni
Le soglie indicative della tabella cambiano in base all’età e al sesso.
anni
Servono per stimare l’aliquota finale della prestazione.
La stessa ipotesi viene applicata a fondo pensione e PIR per rendere leggibile il solo effetto fiscale.

Il risultato

20 anni · 5.300 € versati ogni anno · rendimento lordo 5,00%.

Versamento annuo in ciascuna soluzione€ 5.300Contributo volontario nel fondo · investimento nel PIR
Totale versato in ciascuna soluzione€ 106.000In 20 anni

1. Il vantaggio fiscale all’ingresso

Il risparmio IRPEF è calcolato applicando gli scaglioni 2026 alla RAL prima e dopo la deduzione del versamento scelto.

Beneficio fiscale annuo stimato€ 1.74933,00% del versamento
Beneficio fiscale cumulato€ 34.980Sommato al risultato finale, senza rendimento
23%fino a 28.000 €
33%oltre 28.000 € e fino a 50.000 €
43%oltre 50.000 €

2. Come vengono tassati i rendimenti

Ogni anno il fondo calcola il 20% sul rendimento maturato e lo sottrae immediatamente dal proprio montante. L’anno successivo riparte dal saldo già al netto dell’imposta. Il PIR è rappresentato al lordo, senza prelievi annuali.

Durante l’investimento

Fondo pensione

Rendimenti lordi complessivi€ 0
Imposte annuali sui rendimenti (20%)− € 0
Rendimenti netti accumulati€ 0
Durante l’investimento

PIR

Rendimenti lordi complessivi€ 0
Imposte considerate nella simulazione€ 0
Rendimenti accumulati€ 0

3. La tassazione finale

Nel fondo l’aliquota agevolata si applica ai contributi dedotti ogni anno. I guadagni non vengono tassati di nuovo.

Al momento della prestazione

Fondo pensione

Contributi dedotti · base imponibile finale€ 106.000
Aliquota dopo 20 anni di partecipazione13,50%
Imposta finale sulla prestazione− € 14.310
Al momento del disinvestimento

PIR

Capitale e rendimenti€ 0
Tassazione ipotizzata0%
Imposta finale€ 0

4. Quanto resta alla fine

Per il fondo mostriamo il valore netto teorico complessivo e aggiungiamo separatamente i benefici fiscali ricevuti negli anni. Il valore non coincide necessariamente con il capitale liquidabile subito.

Fondo · valore netto teorico complessivo€ 0Prima dell’imposta finale: € 0
PIR · valore finale lordo€ 0Esenzione subordinata al rispetto dei requisiti PIR
Fondo · benefici fiscali cumulati€ 0Ricevuti negli anni e non reinvestiti
Fondo · valore economico complessivo€ 0Capitale netto + benefici fiscali cumulati
Verifica della liquidazione in capitale

La soglia viene confrontata con il montante del fondo alla pensione.

Per determinare se è possibile prelevare l’intero capitale del fondo pensione o se si è limitati al 50%, con la conversione del resto in rendita, bisogna verificare una soglia specifica basata sull’importo dell’assegno sociale. La regola fondamentale stabilisce che il 100% in capitale è concesso solo se la rendita vitalizia annua che si otterrebbe convertendo il 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Le soglie sono indicative e vanno confermate dal fondo pensione al momento della prestazione.
Differenza finale della simulazione€ 0a favore del fondo pensione
La distinzione che conta

Il fondo paga le imposte sui rendimenti durante il percorso. Alla fine, la tassazione agevolata colpisce soltanto i contributi dedotti: i rendimenti già tassati non entrano una seconda volta nella base imponibile.

Anno per anno

Qui si vede quando il fondo paga le imposte

AnnoVersato cumulatoRendimento lordo fondoTasse fondo nell’annoValore fondoValore PIR lordoBeneficio fiscale cumulato
Come funziona il calcolo
Soglie indicative utilizzate per la liquidazione integrale

Valori della tabella fornita, distinti per sesso ed età al pensionamento. Il superamento della soglia fa scattare l’avviso sulla liquidazione massima ordinaria del 50% in capitale.

EtàUomoDonna
57165.659 €185.984 €
58160.880 €181.121 €
59156.118 €176.259 €
60146.645 €166.534 €
61141.941 €161.673 €
62137.273 €156.806 €
63132.645 €151.934 €
64128.063 €147.062 €
65123.507 €142.194 €
66118.968 €137.329 €
67114.452 €132.472 €
68109.961 €127.622 €
69101.058 €117.964 €
7096.656 €113.164 €
Avvertenze importanti

Questa è una simulazione didattica, non una previsione, una consulenza fiscale o una proposta di investimento. I rendimenti sono costanti e puramente ipotetici. Non sono considerati costi, commissioni, garanzie, volatilità, perdite, inflazione, imposta di bollo, variazioni normative, contributi del datore di lavoro, TFR, anticipazioni, riscatti o trasferimenti.

La RAL non coincide normalmente con il reddito imponibile IRPEF. La stima non considera contributi previdenziali obbligatori, detrazioni, crediti d’imposta, addizionali regionali e comunali, altri redditi, altri oneri deducibili né incapienza fiscale. Il beneficio effettivo va verificato sulla situazione personale.

Si presume che l’intero versamento selezionato sia deducibile e poi imponibile al momento della prestazione. Eventuali contributi non dedotti, se comunicati correttamente al fondo, seguono un trattamento diverso e non dovrebbero essere tassati nuovamente in uscita.

Le soglie riportate traducono in valori indicativi la verifica prevista per la liquidazione integrale in capitale e possono cambiare nel tempo in funzione dell’assegno sociale, dei coefficienti di conversione, delle condizioni della forma pensionistica e della posizione individuale. La regola generale consente fino al 50% in capitale e destina la parte restante alla rendita, salvo i casi in cui sia ammessa la liquidazione integrale e le ulteriori opzioni previste dalla normativa. Anticipazioni non reintegrate, anzianità precedente e qualifica di “vecchio iscritto” possono modificare il trattamento.

Fondo pensione e PIR possono avere composizione, rischio, liquidabilità, costi e finalità molto differenti. L’uso dello stesso rendimento serve soltanto a isolare l’effetto fiscale e non implica equivalenza tra le due soluzioni.