Il contributo al fondo pensione riduce il reddito imponibile. Il versamento nel PIR non è deducibile.
Fai due conti · Previdenza
Fondo pensione o PIR?
Stesso versamento e stesso rendimento lordo ipotizzato. Il confronto isola l’effetto delle diverse regole fiscali: deduzione oggi, tasse durante il percorso e tassazione alla fine.
Il fondo paga ogni anno il 20% sui rendimenti. Il PIR è mostrato al lordo delle imposte.
Nel fondo la tassa finale colpisce i contributi dedotti, non i rendimenti già tassati. Il PIR resta esente se rispetta i requisiti di legge.
Il risultato
20 anni · 5.300 € versati ogni anno · rendimento lordo 5,00%.
1. Il vantaggio fiscale all’ingresso
Il risparmio IRPEF è calcolato applicando gli scaglioni 2026 alla RAL prima e dopo la deduzione del versamento scelto.
2. Come vengono tassati i rendimenti
Ogni anno il fondo calcola il 20% sul rendimento maturato e lo sottrae immediatamente dal proprio montante. L’anno successivo riparte dal saldo già al netto dell’imposta. Il PIR è rappresentato al lordo, senza prelievi annuali.
Fondo pensione
PIR
3. La tassazione finale
Nel fondo l’aliquota agevolata si applica ai contributi dedotti ogni anno. I guadagni non vengono tassati di nuovo.
Fondo pensione
PIR
4. Quanto resta alla fine
Per il fondo mostriamo il valore netto teorico complessivo e aggiungiamo separatamente i benefici fiscali ricevuti negli anni. Il valore non coincide necessariamente con il capitale liquidabile subito.
La soglia viene confrontata con il montante del fondo alla pensione.
Per determinare se è possibile prelevare l’intero capitale del fondo pensione o se si è limitati al 50%, con la conversione del resto in rendita, bisogna verificare una soglia specifica basata sull’importo dell’assegno sociale. La regola fondamentale stabilisce che il 100% in capitale è concesso solo se la rendita vitalizia annua che si otterrebbe convertendo il 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Le soglie sono indicative e vanno confermate dal fondo pensione al momento della prestazione.Anno per anno
Qui si vede quando il fondo paga le imposte
| Anno | Versato cumulato | Rendimento lordo fondo | Tasse fondo nell’anno | Valore fondo | Valore PIR lordo | Beneficio fiscale cumulato |
|---|
Come funziona il calcolo
- Si ipotizza che l’importo selezionato venga versato all’inizio di ogni anno, sia nel fondo pensione sia nel PIR. Il versamento nel fondo non può superare 5.300 €.
- La deduzione viene stimata come differenza tra l’IRPEF lorda sulla RAL inserita e quella sulla RAL ridotta del versamento selezionato, applicando gli scaglioni 2026: 23%, 33% e 43%.
- Il beneficio fiscale viene cumulato senza rendimento e aggiunto al capitale netto del fondo solo nel riepilogo economico finale.
- Nel fondo, alla fine di ciascun anno, si calcola il rendimento lordo sul montante. Il 20% di quel rendimento viene subito sottratto dal valore del fondo; soltanto il saldo netto passa all’anno successivo. L’imposta non viene rinviata alla scadenza. L’aliquota effettiva può essere inferiore per la quota riferibile a titoli di Stato e assimilati.
- La tassazione finale del fondo parte dal 15%, scende di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo e non può essere inferiore al 9%.
- La tassa finale del fondo è applicata esclusivamente ai contributi dedotti. I rendimenti, già tassati durante l’accumulo, sono esclusi dalla base imponibile finale.
- Il montante del fondo prima della tassazione finale viene confrontato con la soglia indicativa corrispondente al sesso e all’età pensionabile selezionati. Se supera la soglia, la simulazione segnala che, in via ordinaria, non è prevista la liquidazione immediata dell’intera posizione in capitale.
- Il PIR è mostrato al lordo delle imposte: l’esenzione fiscale richiede il rispetto della normativa PIR, compreso il periodo minimo di detenzione e i vincoli di composizione.
Soglie indicative utilizzate per la liquidazione integrale
Valori della tabella fornita, distinti per sesso ed età al pensionamento. Il superamento della soglia fa scattare l’avviso sulla liquidazione massima ordinaria del 50% in capitale.
| Età | Uomo | Donna |
|---|---|---|
| 57 | 165.659 € | 185.984 € |
| 58 | 160.880 € | 181.121 € |
| 59 | 156.118 € | 176.259 € |
| 60 | 146.645 € | 166.534 € |
| 61 | 141.941 € | 161.673 € |
| 62 | 137.273 € | 156.806 € |
| 63 | 132.645 € | 151.934 € |
| 64 | 128.063 € | 147.062 € |
| 65 | 123.507 € | 142.194 € |
| 66 | 118.968 € | 137.329 € |
| 67 | 114.452 € | 132.472 € |
| 68 | 109.961 € | 127.622 € |
| 69 | 101.058 € | 117.964 € |
| 70 | 96.656 € | 113.164 € |
Avvertenze importanti
Questa è una simulazione didattica, non una previsione, una consulenza fiscale o una proposta di investimento. I rendimenti sono costanti e puramente ipotetici. Non sono considerati costi, commissioni, garanzie, volatilità, perdite, inflazione, imposta di bollo, variazioni normative, contributi del datore di lavoro, TFR, anticipazioni, riscatti o trasferimenti.
La RAL non coincide normalmente con il reddito imponibile IRPEF. La stima non considera contributi previdenziali obbligatori, detrazioni, crediti d’imposta, addizionali regionali e comunali, altri redditi, altri oneri deducibili né incapienza fiscale. Il beneficio effettivo va verificato sulla situazione personale.
Si presume che l’intero versamento selezionato sia deducibile e poi imponibile al momento della prestazione. Eventuali contributi non dedotti, se comunicati correttamente al fondo, seguono un trattamento diverso e non dovrebbero essere tassati nuovamente in uscita.
Le soglie riportate traducono in valori indicativi la verifica prevista per la liquidazione integrale in capitale e possono cambiare nel tempo in funzione dell’assegno sociale, dei coefficienti di conversione, delle condizioni della forma pensionistica e della posizione individuale. La regola generale consente fino al 50% in capitale e destina la parte restante alla rendita, salvo i casi in cui sia ammessa la liquidazione integrale e le ulteriori opzioni previste dalla normativa. Anticipazioni non reintegrate, anzianità precedente e qualifica di “vecchio iscritto” possono modificare il trattamento.
Fondo pensione e PIR possono avere composizione, rischio, liquidabilità, costi e finalità molto differenti. L’uso dello stesso rendimento serve soltanto a isolare l’effetto fiscale e non implica equivalenza tra le due soluzioni.